Regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ex art. 11 DLGS 39 del 26 agosto 2022.

REGOLAMENTO DISCIPLINA SULLA TENUTA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Articolo 1 – Il Registro e le sue funzioni.
Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito presso il Dipartimento per lo Sport dal d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
Il Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale
deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai
sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021.
Ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente
Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).

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