ALLEGATO "B" AL N. 2355 DI RACCOLTA
STATUTO
Titolo I – DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO SOCIALE – DURATA DELLA FEDERAZIONE
Art. 1 – Denominazione e sede
Sulla base dell’at. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata
Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini – Associazione sportiva dilettantistica
Che in breve assume la sigla di FIKTA
L’Associazione ha sede in Milano Via Lattanzio n. 68, e, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire delle sezioni e/o delle sedi secondarie nei luoghi che il Consiglio stesso riterrà opportuni, purché in Italia o altro Stato dell’Unione Europea, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Su semplice delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può inoltre trasferire la sede legale, purché nell’ambito del Comune di Milano.
Art. 2 – Oggetto sociale.
1. La Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini - Associazione sportiva dilettantistica (di seguito per brevità “Federazione”) ha come oggetto sociale:
- promuovere, regolamentare e disciplinare lo Sport dilettantistico del Karate tradizionale e discipline affini attraverso attività sportive e culturali, comprese le attività didattiche connesse a quanto sopra utili all’avvio ed al perfezionamento del Karate tradizionale;
- promuovere la crescita umana e sociale dei propri associati attraverso l’organizzazione di iniziative culturali, ricreative, educative e formative volte alla migliore conoscenza ed apprendimento dei principi educativi ed etici della pratica del Karate tradizionale e delle discipline affini.
E’ escluso dalle finalità della Federazione qualsiasi scopo di lucro.
2. La Federazione è assolutamente estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale, ed è ispirata ai principi della democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
3. La Federazione è affiliata alle organizzazioni Nazionali, Europee ed Internazionali di competenza, e da esse è riconosciuta come unica rappresentante di questo sport in Italia.
Art. 3 – Durata delle Federazione
La Federazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con le modalità previste dall’art. 31 del presente statuto.
Titolo II – GESTIONE FINANZIARIA – rendiconto economico finanziario
Art. 4 – La gestione finanziaria.
1. La Federazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dalle quote associative degli associati;
b) dalle donazioni, oblazioni e contributi vari;
c) dagli introiti specifici derivanti dalle attività istituzionali svolte a favore degli associati;
d) dai proventi eventualmente conseguiti in occasione delle manifestazioni sportive e culturali promosse.
e) da eventuali attività di carattere commerciale, che dovranno in ogni caso sempre essere marginali ed accessorie a quanto previsto dall’oggetto sociale.
Art. 5 – Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario
1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Il rendiconto economico finanziario deve essere redatto nella forma di bilancio secondo gli ordinari principi ragionieristi ed in base ai criteri valutativi previsti dal Codice Civile per le società di capitali.
3. Il Bilancio Preventivo ed il Bilancio Consuntivo (accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti), di ciascun esercizio sociale, devono essere redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dall’Assemblea Federale, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
4. Gli Organi centrali e periferici sono tenuti a contenere le spese nei limiti del Bilancio preventivo approvato.
5. I proventi delle attività svolte non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte della legge.
6. La partecipazione alla Federazione non è in alcun modo trasferibile né per atto tra vivi né a causa di morte e non è in alcun modo rivalutabile.
Titolo III – GLI ASSOCIATI E GLI ORGANI della Federazione
Art. 6 – Gli associati: norme Generali.
1. Possono essere associati della Federazione i Fondatori della Federazione, le associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro (di seguito per brevità “associazioni”) e le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative (quest’ultime di seguito, per brevità “società sportive”), che abbiano le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
Le associazioni sopra descritte devono essere composte da almeno 20 associati; gli associati di queste ultime dovranno essere tesserati alla Federazione secondo le modalità stabilite dai Regolamenti emanati dalla Federazione stessa.
Le società sportive sopra descritte devono dimostrare di prestare i propri servizi ad almeno 20 soggetti che dovranno essere tesserati alla Federazione secondo le modalità stabilite dai Regolamenti emanati dalla Federazione stessa.
Il domicilio degli associati della Federazione è quello eletto all’atto della presentazione della domanda di ammissione.
2. Tutti gli associati della Federazione si impegnano ad accettare, senza riserve ed a tutti gli effetti, lo Statuto, i Regolamenti Federali e Sociali, nonché tutte le decisioni, disposizioni e deliberazioni dei competenti Organi Federali e Sociali, se coerenti e rispettose delle norme di Legge e del presente statuto.
Gli associati si impegnano in particolare a non richiedere né provocare, in alcun modo, l’intervento di qualsiasi altra autorità estranea alla Federazione per qualunque questione che riguardi direttamente o indirettamente la loro attività Federale ed i rapporti con la Federazione o con i suoi membri, purchè si tratti di materia compromettibile a norma del Cod. Proc. Civ. e del Cod. Civ..
Ogni eventuale vertenza dovrà trovare la sua naturale soluzione nell’ambito degli Organi Federali competenti. Soltanto in casi eccezionali, il Presidente Federale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può autorizzare un membro della Federazione ad adire le vie legali.
3. Tutti i provvedimenti e le deliberazioni e le decisioni adottate dai competenti Organi hanno piena e definitiva efficacia, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, nei confronti dei membri della Federazione.
4. Qualsiasi azione tendente ad eludere le norme di cui ai Commi 2 e 3 del presente Articolo, comporta la preclusione alla permanenza nei quadri della Federazione e delle Società ad essa affiliate, a qualsiasi titolo.
5. Gli associati che intendono partecipare all’attività Federale debbono affiliarsi nei termini e con le modalità stabilite dai Regolamenti Federali.
Le domande di nuova affiliazione devono essere inviate a mezzo raccomandata a.r., al Comitato Regionale competente per territorio. Sull’accoglimento delle domande di nuova affiliazione delibera il Consiglio di Presidenza; la qualifica di associato si intende acquisita a far data dall’atto di ratifica da parte del Consiglio di Presidenza, fino a tale data non sarà consentito svolgere attività federale. La qualifica di associato ha valore per l’anno in corso purché richiesta entro il 30 Settembre; quelle richieste successivamente avranno valore dal 1° Gennaio dell’anno successivo.
La qualifica di associato avrà valore finché non si verificherà una delle ipotesi previste dall’Art. 7.
Art. 7 – Cessazione degli associati
1. I Fondatori cessano di far parte della Federazione esclusivamente per:
a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto, recapitate presso la Segreteria Generale entro il 30 Novembre con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo;
b) mancato versamento della quota associativa entro il 31 Dicembre di ogni anno; il Fondatore potrà essere riammesso, conservando tutti i diritti acquisiti, qualora, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo, abbia provveduto a versare la quota associativa dovuta oltre alla mora, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Federali; scaduto tale termine il Fondatore cesserà di far parte della Federazione;
c) radiazione deliberata dal Consiglio Federale per gravi infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti nonché per condotta riprovevole.
Avverso al provvedimento di radiazione il Fondatore potrà ricorrere, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, alla prima Assemblea Federale la quale potrà ratificare la delibera del Consiglio o reintegrare il Socio.
In attesa di tale decisione il Fondatore si intende sospeso da ogni attività federale
2. Le associazioni e le società sportive cessano di far parte della Federazione esclusivamente per:
a) loro scioglimento, regolarmente deliberato e ratificato dall’Assemblea Straordinaria degli associati o dei soci come previsto dal loro Statuto Sociale;
b) dimissioni, da comunicarsi per iscritto, recapitate presso la Segreteria Generale entro il 30 Novembre di ciascun anno; tali dimissioni avranno in ogni caso effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo;
c) mancato versamento della quota associativa entro il 31 Dicembre di ciascun anno; l’associato potrà essere riammesso, conservando tutti i diritti acquisiti, qualora, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo, abbia provveduto a versare la quota associativa dovuta oltre alla mora, secondo le modalità stabilite dai Regolamenti Federali; scaduto tale termine l’associato cesserà di far parte della Federazione e le eventuali domande pervenute successivamente verranno considerate a tutti gli effetti come domande di nuova affiliazione;
d) radiazione deliberata dai competenti Organi Federali. Avverso il provvedimento di radiazione, l’associato interessato ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. L’associato radiato cessa di far parte della Federazione dal giorno in cui scadono i termini per la presentazione del ricorso, oppure dal giorno della pubblicazione della decisione del Collegio dei Probiviri. Nelle more, l’associato si intende sospeso da ogni attività federale.
e) il venir meno del numero minimo di associati richiesto dal punto 1 del presente Articolo.
3. E’ esclusa qualsiasi forma di associazione temporanea alla Federazione.
Art. 8 – Le associazioni e le società sportive associate alla Federazione
1. Possono far parte della Federazione le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro e le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative di cui al precedente art. 6, aventi scopi analoghi od affini a quello della Federazione e che siano regolate da statuti che espressamente prevedano le norme stabilite dalla Legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche ed in particolare:
- dall’art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, comma 18, come modificato dall’art. 6/bis del D.L. 22/3/2004 n 72 convertito nella L. 21/5/2004 n. 128;
- dall’art. 4 del DPR 633/1972 e dall’art. 148 DPR 917/1986 e loro successive modifiche;
o da qualsiasi altra norma che successivamente verrà emanata in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.
Il riconoscimento dell’avvenuta associazione alla Federazione non comporta in ogni caso per quest’ultima l’assunzione di responsabilità di qualsivoglia natura in relazione alle vicende relative all’associato, sia per quanto riguarda i rapporti tra gli associati della stessa, sia per quanto riguarda i rapporti con i terzi.
I Gruppi sportivi militari e militarizzati o comunque dipendenti da una Pubblica Amministrazione sono parificati alle Associazioni sportive, ma possono essere retti da Organi direttivi nominati dalle competenti autorità.
TITOLO IV – ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art. 9 – Organi Centrali – Gratuità degli incarichi dei componenti il Consiglio Federale - Incompatibilità
1. Sono Organi Centrali:
a) l’Assemblea Federale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Federale;
d) il Consiglio di Presidenza;
e) il Collegio dei Revisori;
f) il Collegio dei Probiviri.
2. E’ Organo Centrale esecutivo permanente la Segreteria Generale.
3. Tutte le cariche elettive sono onorifiche e non danno diritto a indennità né a compensi di sorta salvo il rimborso delle spese documentate. L’Assemblea o il Consiglio Federale possono attribuire compensi per i componenti il Collegio dei Revisori.
4. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 27 del presente Statuto, comporta l’immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 18-bis dell’art. 90 L. 27/12/2002 n. 289, come introdotto dal D.L. 72/2004 convertito nella L. 128/2004, è fatto divieto agli amministratori della Federazione ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione stessa o di discipline associate se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.
Art. 10 – Organi Periferici
1. Sono Organi Periferici:
a) le Assemblee Regionali;
b) i Presidenti dei Comitati Regionali;
c) i Comitati Regionali;
d) i Delegati Provinciali;
e) i Commissari Regionali.
2. Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto a indennità né a compensi di sorta salvo il rimborso delle spese documentate.
Ai sensi di quanto previsto nel precedente art. 9 ultimo comma, gli amministratori della Federazione possono ricoprire anche la carica in uno o più degli organi di cui alle lettere “d” ed “e” del presente articolo.
3. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 27 del presente Statuto, comporta l’immediata decadenza della carica elettiva ricoperta.
Art. 11 – L’Assemblea Federale
1. L’Assemblea Federale è il massimo Organo della Federazione, ed è sovrana nell’ambito delle norme statutarie.
Essa esamina e quindi giudica, attraverso gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’attività della Federazione ed adotta le relative deliberazioni.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria
2. L’Assemblea Ordinaria si riunisce ogni anno entro il 30 Settembre per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo dell’esercizio successivo; ogni quattro anni entro il 30 Settembre del primo anno del quadriennio olimpico, per l’elezione degli Organi Centrali.
3. L’Assemblea in sede ordinaria:
a) provvede all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo per l’esercizio successivo;
b) esamina, attraverso la relazione finanziaria del Consiglio Federale, l’attività svolta nell’anno precedente ed esprime il suo voto;
c) stabilisce i principi generali per lo svolgimento delle attività;
d) elegge con votazione generale il Presidente Federale;
e) elegge i Vice Presidenti, i Consiglieri Federali, i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
4. L’Assemblea in sede straordinaria:
a) delibera l’approvazione e le eventuali modifiche dei Regolamenti;
b) approva le eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Federazione.
Art. 12 – Convocazione e delibere delle Assemblee Federali
1. L’assemblea potrà essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia o in uno degli Stati dell’Unione Europea.
2. L’assemblea è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente.
3. Le convocazioni agli aventi diritto a partecipare dovranno essere inviate al loro domicilio risultante al momento dell’acquisizione della qualifica di associato, almeno trenta giorni prima a mezzo raccomandata, o altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuto tempestivo ricevimento della convocazione, compresa quindi la posta elettronica, e dovranno contenere le indicazioni della data, dell’ora e del luogo di svolgimento dell’assemblea nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.
4. Potrà inoltre essere indetta un’Assemblea Federale Straordinaria su iniziativa del Consiglio Federale oppure su richiesta scritta e motivata, da inviarsi alla Segreteria Generale a mezzo di lettera o cartolina raccomandata, di un numero di associati pari almeno al 20% dei voti totali spettanti agli aventi diritto, calcolati al momento della richiesta.
Essa dovrà essere convocata con le medesime modalità dell’Assemblea Ordinaria e, se indetta su richiesta degli associati, dovrà svolgersi entro centottanta giorni dalla data in cui è pervenuta alla Segreteria Generale l’ultima domanda valida per raggiungere il quorum minimo del 20% sopra indicato
5. L’assemblea potrà tenersi anche in seconda convocazione, che andrà fissata in giorno diverso da quello della prima convocazione, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della prima convocazione.
6. Ad ogni associato spetta un solo voto. Avranno diritto di voto, per l’anno nel corso del quale si tiene l’Assemblea, solamente gli associati che detengano tale qualifica in base alle norme previste dal presente statuto.
7. Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea Federale:
a) i Soci Fondatori e tutti gli associati, in persona del proprio legale rappresentante:
Ciascun associato, su delega scritta del proprio legale rappresentante, può essere rappresentato da uno o più dei membri del proprio Organo amministrativo, i cui nominativi risultino dalla domanda di associazione alla Federazione per l’anno in corso, o da successiva rettifica pervenuta alla Segreteria Generale a mezzo raccomandata almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.
b) il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri Federali ed il Segretario Generale;
c) i Membri del Collegio dei Revisori e dei Probiviri;
d) i Presidenti dei Comitati Regionali;
e) i Commissari Federali ed i Membri delle Commissioni Federali.
8. Gli associati potranno anche farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un membro dell’Organo amministrativo di altro associato avente il diritto di partecipare all’Assemblea, o da altro Socio Fondatore, purché residenti nella medesima regione del delegante.
In ogni caso, nessuno potrà rappresentare più di nove associati oltre se stesso.
9. Si riterranno comunque valide le assemblee anche non precedute da formale convocazione, quando siano presenti o informati l’intero Organo Amministrativo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri e siano regolarmente rappresentati tutti gli associati. Se gli Amministratori, i Revisori ed i Probiviri non partecipano personalmente alla riunione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Federazione, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
10. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:
a – sia consentito al Presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d – vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Federazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
11. Ad ogni associato spetta un solo voto. Hanno diritto di voto solamente gli associati che detengano, per l’anno nel corso del quale si tiene l’Assemblea, tale qualifica in base alle nome previste dal presente statuto.
12. Il Presidente, i Vice Presidenti, i Consiglieri Federali, i Revisori, i Giudici Sportivi, i membri del Collegio dei Probiviri e il Segretario Generale non possono fruire del diritto di voto a nessun titolo.
13. Non possono partecipare all’Assemblea coloro che risultino colpiti da una sanzione disciplinare erogata dalla Federazione ancora in corso di esecuzione.
14. La verifica dei poteri, cioè del diritto di partecipazione e di voto, è compiuta dal Collegio dei Revisori, che funge anche da Commissione di scrutinio per le votazioni.
15. Il Presidente Federale (o in sua assenza un Vice Presidente), procede all’apertura ufficiale dell’Assemblea, invita il Collegio dei Revisori a dichiarare il numero dei presenti con diritto al voto.
Successivamente invita l’Assemblea ad eleggersi un Presidente ed un Vice Presidente, che assumeranno subito i poteri relativi.
Segretario dell’Assemblea è di diritto il Segretario Generale.
Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.
16. Il verbale relativo a ogni delibera Assembleare, completo degli eventuali allegati, rimane depositato presso la segreteria per 30 gg. dalla data in cui si è tenuta l’Assemblea.
La delibera dell’Assemblea potrà essere impugnata dai legali rappresentanti degli associati, anche se assenti e/o dissenzienti, mediante ricorso scritto da presentare presso la Segreteria Generale entro 45 gg. dalla data dell’Assemblea.
La composizione della controversia verrà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri
Art. 13 – Quorum costitutivi e deliberativi delle Assemblee
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati interventi
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita:
- in prima convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
- in seconda convocazione, da tanti associati che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) degli aventi diritto al voto.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta degli intervenuti.
Art. 14 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto
In alternativa alle formalità di cui agli articoli che precedono, le delibere assembleari possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e sia assicurata la segretezza del voto.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con le maggioranze previste per le assemblee.
Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro delle adunanze delle assemblee.
Art. 15 – Presidente Federale
L’assemblea, che provvede all’ elezione degli organi sociali, elegge un presidente, che assume il titolo di Presidente Federale.
Il Presidente presiede il Consiglio Federale, del quale fa parte.
Al Presidente Federale è attribuita la legale rappresenta della Federazione.
Egli controlla tutti gli Organi e gli uffici esecutivi, firma gli atti o ne delega la firma, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e ne stabilisce l’ordine dei lavori, nonché convoca l’Assemblea Federale.
Il Presidente Federale rimane in carica per un quadriennio olimpico e cessa dalle sue funzioni a far data dall’Assemblea Federale che elegge i nuovi Organi.
2. In caso di particolari e comprovate urgenza e necessità, il Presidente Federale, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, può assumere decisioni su materie di competenza del Consiglio Federale, salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio Federale nella prima successiva riunione.
3. In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente Federale delega, in tutto o in parte, le sue funzioni ed i suoi poteri ad uno dei Vice Presidenti.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente Federale o di vacanza della carica, assume la reggenza in via temporanea il Vice Presidente più anziano, il quale rimarrà in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Presidente Federale.
Qualora si verificasse quanto sopra, Il Consiglio provvederà ad eleggere un nuovo Vice Presidente tra i Consiglieri in carica.
Art. 16 – Il Consiglio Federale
1. Il Consiglio Federale è eletto dall’Assemblea Federale ed è composto dal Presidente Federale e da nove a diciotto Consiglieri nel numero stabilito dall’Assemblea stessa.
All’interno del Consiglio Federale, l’Assemblea elegge uno o più Vice Presidenti ma in numero non superiore a tre.
Il Consiglio dura in carica per un quadriennio olimpico e cessa dalle sue funzioni a far data dall’Assemblea Federale che elegge i nuovi Organi.
2. Il Consiglio provvede a nominare il Segretario Generale, che partecipa alle riunioni e ne redige il relativo verbale. Il Segretario Generale può essere anche un soggetto esterno al Consiglio Federale, agli altri Organi della Federazione ed alla Federazione stessa.
Le cariche di Segretario Generale e Presidente e Vice Presidente sono fra loro cumulabili.
3. La convocazione del Consiglio Federale avverrà tramite lettera raccomandata da inviarsi a tutti i Consiglieri ed ai componenti del Collegio dei Revisori, almeno 5 giorni prima della convocazione, o in caso di urgenza, tramite telefax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno 24 ore prima della convocazione. Gli avvisi di convocazione andranno inviati agli indirizzi risultanti al momento della nomina di ciascun Consigliere e Revisore, salva successiva modifica che il Consigliere ed il Revisore interessati comunicheranno per iscritto alla Federazione.
4. Si riterranno comunque valide le riunioni del Consiglio Federale anche non precedute da formale convocazione, quando sia presente la totalità dei membri del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori.
5. Qualora il Consiglio Federale fosse riunito in teleconferenza o videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta la riunione, sia certa l’identificazione dei partecipanti e tutti possano in tempo reale intervenire attivamente e ricevere o trasmettere documenti.
6. Il Consiglio Federale potrà riunirsi anche fuori dalla sede sociale purché in Italia o in uno degli stati dell’Unione Europea.
7. Per la validità delle riunioni e delle delibere del Consiglio Federale è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
8. Le delibere del Consiglio Federale per essere valide devono risultare dal verbale trascritto sull'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
9. Qualora il Consiglio Federale fosse composto da un numero pari di Consiglieri, in caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente avrà valore doppio e prevarrà pertanto la delibera appoggiata dal voto del Presidente.
10. Le decisioni del Consiglio Federale possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, nel rispetto delle maggioranze sopra indicate.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
Ciascun Consigliere ha comunque il diritto di richiedere che le decisioni da assumersi tramite approvazione per consultazione scritta, o acquisizione del consenso espresso per iscritto, siano rimesse ad una riunione del Consiglio, da convocarsi e tenersi con le formalità di convocazione sopra indicate.
Delle decisioni assunte per consultazione scritta, o per acquisizione del consenso espresso per iscritto, dovrà essere data annotazione nell'apposito libro.
11. I compiti e le funzioni del Consiglio Federale sono:
a) redigere il Bilancio consuntivo e preventivo;
b) predisporre la relazione finanziaria della gestione Federale;
c) stabilire la data, la sede e l’ordine del giorno dell’Assemblea Federale Ordinaria ed eventualmente Straordinaria
d) applicare il regolamento organico, amministrativo, tecnico, delle competizioni ed altri eventuali regolamenti;
e) conferire, revocare le cariche di sua competenza;
f) istituire commissioni e nominare commissari;
g) ratificare le decisioni di sua competenza, prese in via d’urgenza dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
h) impartire tutte le disposizioni atte ad assicurare il miglior andamento della Federazione, deliberando in merito nei limiti dello Statuto, dei regolamenti, e delle deliberazioni dell’Assemblea Federale;
i) deliberare su ogni altro argomento che sia sottoposto dal Presidente e decidere su questioni che non fossero completate da nessuna norma;
j) stabilire l’ammontare delle quote annuali di iscrizione e le relative more di pagamento.
12. Nel caso per qualsiasi ragione venisse a mancare un Consigliere, subentrerà il candidato che all’ultima Assemblea elettiva ha raggiunto il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto.
I Consiglieri subentrati in carica vi permangono fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.
In mancanza di candidati, il Consiglio Federale potrà cooptare nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli che sono venuti a mancare.
Tali Consiglieri rimarranno in carica fino alla successiva assemblea che dovrà provvedere alla loro conferma o alla nomina di nuovi consiglieri in loro sostituzione.
13. Qualora per qualsiasi ragione venisse a mancare la metà o più dei suoi membri, il Consiglio Federale intero si intenderà decaduto, rimanendo in carica per la sola ordinaria amministrazione e fino a quando non verrà nominato un nuovo Consiglio federale.
Nel caso sopra prospettato, il Presidente, o in sua mancanza un Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, il Consigliere più anziano, dovranno convocare senza indugio, e comunque entro e non oltre novanta giorni del verificarsi di quanto sopra, un’Assemblea Federale, che procederà all’elezione del nuovo Consiglio Federale, il quale resterà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.
In caso di mancanza di tutti i membri del Consiglio Federale, l’assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori.
14. Qualora i Vice Presidenti dovessero per qualsiasi ragione cessare dalla carica prima della scadenza, il Consiglio Federale provvederà, nell’ambito dei suoi membri, ad eleggere i sostituti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico in corso.
15. Il Consiglio Federale si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o che ne venga fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.
Il Consiglio dovrà in ogni caso riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
Alle riunioni assiste, di regola, il Collegio dei Revisori.
16. Il Consiglio Federale può istituire dei settori per le discipline affini. I settori saranno diretti da un Comitato Direttivo, nominato dal Consiglio Federale, composto da tre membri dei quali uno con funzione di Presidente. I compiti e le funzioni dei Comitati Direttivi saranno stabiliti dal Regolamento Organico e dai Regolamenti di settore.
Art. 17 – Consiglio di Presidenza
1. Per il disbrigo degli affari correnti e per l’esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Federale, è costituito il Consiglio di Presidenza, il quale è composto dal Presidente stesso, dai Vice Presidenti ed è assistito dal Segretario Generale.
2. Alle riunioni il Presidente può invitare Dirigenti di specifici settori dell’attività Federale, che avranno voto consultivo.
3. Il Consiglio di Presidenza delibera l’accoglimento delle domande di nuova affiliazione.
In via di urgenza il Consiglio di Presidenza ha facoltà di deliberare anche su materie di competenza del Consiglio Federale, salvo di sottoporre le sue decisioni, per ratifica, al Consiglio stesso, nella prima successiva riunione.
4. Il Consiglio di Presidenza dovrà riunirsi, di massima, con una periodicità bimestrale.
Art. 18 – Il Collegio dei Revisori.
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Federale.
Almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori deve essere iscritto al ruolo dei Revisori Contabili
Qualora l’Assemblea non vi avesse già provveduto, nella prima riunione, i membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente. Nel caso tra i componenti del Collegio dei Revisori vi sia un solo soggetto iscritto al ruolo dei Revisori Contabili, a costui spetterà di diritto la presidenza del Collegio stesso.
Il Collegio dura in carica per un quadriennio olimpico e cessa dalle sue funzioni a far data dall’Assemblea Federale che elegge i nuovi Organi.
2. L’Assemblea Federale elegge inoltre due membri supplenti, che subentreranno in carica nel caso di vacanza dei membri effettivi e resteranno in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico. L’elezione dei membri effettivi e dei membri supplenti viene fatta contemporaneamente. Il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti è membro effettivo, mentre l’altro è membro supplente.
3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare i bilanci, la contabilità, i rendiconti e qualsiasi altro atto amministrativo della Federazione, per accertarne le regolarità ed il contenimento delle spese nei limiti di una sana e oculata amministrazione.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri.
1. Il Collegio è composto da tre membri eletti dell’Assemblea Federale e scelti tra i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno d’età ed in possesso di indiscussa esperienza ed autorevolezza nella pratica del karatè e nella vita della Federazione.
Nella prima riunione i membri del Collegio eleggono tra di loro il proprio Presidente.
L’Assemblea provvederà, inoltre, all’elezione di tre supplenti.
2. I membri del Collegio rimangono in carica per un quadriennio olimpico e cessano dalle loro funzioni a far data dall’Assemblea Federale che elegge i nuovi Organi.
3. Qualora uno o più membri del Collegio dovessero, per qualsiasi causa, cessare dalla propria carica prima della scadenza del mandato, subentrerà il supplente più anziano, che rimarrà in carica fino alla scadenza del quadriennio olimpico.
4. Qualsiasi controversia fra i Soci e la Federazione, o fra i Soci in relazione ai rapporti associativi, previo tentativo di composizione da parte del Presidente, sarà decisa in modo vincolante per le parti dal Collegio dei Probiviri che dirimerà in via amichevole la controversia.
Il giudizio dovrà essere emesso per iscritto.
Art. 20 – Segreteria Generale.
1. La Segreteria Generale è composta dagli uffici e dai servizi necessari al funzionamento della Federazione.
Essa è diretta dal Segretario Generale che ne assicura la funzionalità e l’efficacia nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente.
2. Il Segretario Generale è designato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.
3. Il Segretario Generale:
a) provvede all’esecuzione delle delibere degli Organi Direttivi competenti;
b) assolve i compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti Federali;
c) ha la sorveglianza sul personale addetto alla Federazione, che da lui dipende in base alle norme vigenti.
Art. 21 – Assemblee Regionali.
1. Le Assemblee Regionali sono il massimo Organo Federale nell’ambito della loro giurisdizione.
Esse esaminano e giudicano, soltanto attraverso gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’attività del Comitato Regionale ed adottano le relative deliberazioni.
2. Le Assemblee Regionali si terranno unicamente nelle Regioni in cui vi sono almeno cinque Società affiliate con diritto a voto.
3. Le Assemblee Regionali si riuniscono, su convocazione del Comitato Regionale competente, nel primo anno del quadriennio olimpico, entro novanta giorni dall’Assemblea Federale per eleggere il Presidente ed i membri del Comitato Regionale.
Per le formalità di convocazione, costituzione e svolgimento dell’assemblea, per i quorum deliberativi, per le deleghe, per la consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e per tutte le altre formalità, valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea Federale.
4. Potranno inoltre essere indette altre Assemblee Regionali, su iniziativa del Comitato Regionale o su richiesta scritta e motivata di un numero di associati in regola con le norme di associazione per l’anno in corso, pari almeno al 20% dei voti totali spettanti agli aventi diritto. Essa dovrà essere convocata con le medesime modalità stabilite per l’Assemblea Federale.
5. Alle Assemblee Regionali prendono parte di diritto:
a) i Soci Fondatori residenti nella Regione o nella eventualmente più ampia giurisdizione;
b) i legali rappresentanti degli associati della Regione o della giurisdizione del Comitato Regionale
c) Il Presidente, i membri ed il Segretario del Comitato Regionale.
6. Hanno diritto al voto tutti coloro che hanno diritto di partecipare all’Assemblea Federale. A ciascun avente diritto, spetta un solo voto.
Non possono fruire del diritto di voto a nessun titolo, i Dirigenti Federali, nonché i Dirigenti Periferici in carica.
7. La verifica dei poteri sarà compiuta da una Commissione presieduta da un rappresentante del Presidente Federale e composta dal Segretario del Comitato Regionale e da un altro componente del Comitato stesso designato dal Presidente Regionale. Tale Commissione funge anche da Commissione di scrutinio per le votazioni.
8. L’Assemblea Regionale Ordinaria nel primo anno delle quadriennio olimpico procederà all’elezione del Presidente e dei quattro membri del Comitato Regionale
Art. 22 – I Presidenti dei Comitati Regionali.
1. Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta il Comitato stesso, ne controlla l’attività, firma gli atti e ne delega la firma, convoca e presiede le riunioni del Comitato ed è responsabile nei confronti dell’Assemblea Regionale del suo funzionamento e dei fondi a disposizione del Comitato a qualsiasi titolo.
2. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Per quanto si riferisce alle sue dimissioni o alla vacanza della carica, si applicano le disposizioni previste per il Presidente Federale.
Art. 23 – Comitati Regionali.
1. In ogni Regione, con almeno cinque associati, è costituito un Comitato Regionale, eletto dall’Assemblea Regionale.
2. Di regola, la sfera di giurisdizione del Comitato Regionale è la Regione. Per particolari motivi, tuttavia, un Comitato può rappresentare più di una Regione, oppure una Regione può essere suddivisa in più Comitati.
3. I Comitati Regionali sono composti dal Presidente e da quattro membri, uno dei quali con funzione di Vice Presidente.
4. Nella prima riunione successiva all’assemblea elettiva, il Comitato nominerà il Vice Presidente.
5. Il Presidente nomina un Segretario con funzioni anche di Tesoriere, che può essere scelto tra membri del Comitato o al di fuori di esso.
6. Il Comitato Regionale delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
7. Il Comitato ha sede, di regola, nel capoluogo della Regione.
8. Alle riunioni del Comitato, il Presidente può invitare tecnici ed esperti che avranno voto consultivo.
9. I Comitati Regionali sono tassativamente tenuti a contenere le loro spese nei limiti delle entrate.
Art. 24 – I Delegati Provinciali.
Su proposta del Presidente Regionale, il Consiglio Federale nominerà per ogni Provincia un Delegato Provinciale con il compito di coordinare e propagandare l’attività secondo le direttive del Consiglio Federale.
Art. 25 – I Commissari Straordinari.
1. Qualora si verifichino situazioni dannose per il buon andamento della vita Federale, il Consiglio Federale ha facoltà di sciogliere qualsiasi Organo Federale periferico e di procedere alla nomina di un Commissario Straordinario, che assumerà tutti poteri dell’Organo disciolto.
2. Il Commissario Straordinario resterà in carica, di regola, per un massimo di dodici mesi ed entro tale termine dovrà provvedere a quanto è necessario per la ricostituzione dei normali organi. In casi eccezionali il Consiglio Federale potrà prorogare la gestione commissariale per un ulteriore periodo ritenuto idoneo per gli adempimenti qui previsti
3. Nelle Regioni con meno di cinque associati aventi diritto di voto, o in caso di necessità, il Consiglio Federale nominerà un Commissario Straordinario con il compito di coordinare e propagandare l’attività, secondo le direttive del Consiglio Federale.
Art. 26 – Ruolo d’Onore.
E’ composto da persone associate o non associate che si sono distinte per servigi particolari resi alla Federazione. La nomina avviene su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo e deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Il Ruolo d’Onore ha pure funzioni consultive
Titolo v – ElezioNI, INCOMPATIBILITA’, REFERENDUM
Art. 27 – Eleggibilità.
1. Sono eleggibili alle Cariche Federali centrali e periferiche coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) anni diciotto compiuti, ad eccezione di quanto disposto all’Art. 19 per i Probiviri.
b) immunità da condanne per delitto non colposo;
c) immunità da provvedimenti disciplinari da parte del CONI, della Federazione, o di qualsiasi altro ente o federazione sportiva riconosciuta dalla Federazione, che comportino o abbiano comportato squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, salvo motivate eccezioni deliberate dal Consiglio Federale;
d) cittadinanza Italiana, salvo motivate eccezioni deliberate dal Consiglio Federale.
2. I dirigenti Federali uscenti possono riproporre la loro candidatura alla carica ricoperta.
3. Nelle Assemblee Nazionali e Regionali ciascun candidato può concorrere soltanto per una carica.
Art. 28 – Incompatibilità.
1. Non è consentito ricoprire due cariche elettive nell’ambito Federale, fatto eccezione per quanto previsto relativamente alla cumulabilità delle cariche di Segretario Generale e Presidente e Vice Presidente.
Qualora un dirigente che ricopra una carica elettiva venga eletto ad un’altra carica, dovrà optare entro quindici giorni dalla data dell’ultima elezione, per una delle due cariche.
Trascorso tale termine senza che l’opzione sia avvenuta, si riterrà annullata l’elezione all’ultima carica in ordine di tempo.
Le cariche rimaste vacanti in seguito ad opzione saranno ricoperte immediatamente dal candidato che avrà riportato il maggior numero di voti dopo l’eletto, salvo per le cariche di Presidente Federale o Regionale, per le quali vige il disposto degli art. 15 comma quarto e 22 comma secondo.
2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere Federale sono incompatibili con quelle di Organi Federali Periferici, con esclusione dell’incarico di Commissario Straordinario.
3. La carica di Revisore o di membro di un Organo giudicante (membro del Collegio dei Probiviri), è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito della Federazione.
4. Sono altresì incompatibili le cariche di Presidente Federale, di Revisore, di componente un Organo giudicante e di Segretario Generale, con quella di legale rappresentante di un associato.
Art. 29 – Referendum.
E’ facoltà del Consiglio Federale indire referendum su questioni di carattere tecnico ed organizzativo.
Le regole per il referendum verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Federale, potendosi applicare le norme previste per l’assemblea dagli artt. 12, 13 e 14 del presente statuto.
Titolo vI – MODIFICHE STATUTARIE, SCIOGLIMENTO
Art. 30 – Modifiche allo Statuto.
1. Lo Statuto e i regolamenti sono approvati dall’Assemblea Federale straordinaria e sono modificabili soltanto dall’Assemblea straordinaria stessa.
2. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere di iniziativa del Consiglio Federale o degli associati che rappresentino almeno il venti per cento dei voti totali spettanti agli aventi diritto, secondo quanto risulta dall’Assemblea Federale ordinaria immediatamente precedente.
In questo ultimo caso le proposte di modifica debbono essere depositate presso la Segreteria Generale della Federazione a mezzo lettera raccomandata, entro il 31 Dicembre di ogni anno, e le stesse dovranno essere incluse negli argomenti all’ordine del giorno della successiva Assemblea annuale.
3. Le proposte di modifica allo Statuto, sia di iniziativa del Consiglio Federale, sia di iniziativa dei Soci, dovranno essere depositate presso la Segreteria Generale entro trenta giorni prima dell’Assemblea Ordinaria e dell’eventuale Assemblea Federale Straordinaria, a disposizione degli associati e tesserati che ne vogliano prendere visione.
Art. 31 – Scioglimento della Federazione
1. L’eventuale scioglimento della Federazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea Federale con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti presenti, che rappresentino almeno un terzo dei voti totali spettanti agli aventi diritto.
2. Nel caso di scioglimento della Federazione, o di sua cessazione per eventuali cause imposte dalla legge, l’Assemblea nominerà un liquidatore il quale sarà dotato di tutti i poteri necessari per giungere al completamento di tutte le operazioni di liquidazione.
L’assemblea potrà anche nominare un consiglio di liquidatori, composto da due a cinque membri, il quale sarà dotato di tutti i poteri sopra indicati ed opererà in base alle norme previste dal presente statuto per il Consiglio Federale.
Il patrimonio che eventualmente residuasse al termine delle operazioni di liquidazione, anche se costituito da beni, nonché tutto quanto possa costituire elemento utile per la persecuzione degli scopi della Federazione, dovranno obbligatoriamente essere destinati a fini sportivi, compresa quindi la possibilità di devolvere il tutto a favore di altra associazione avente finalità analoghe o affini a quelle della Federazione fatte salve diverse destinazioni imposte dalla legge.
Letto e approvato
F.to/GIANCARLO VIGNOLI
F.to/PAOLO MAGNANI-NOTAIO